Commercio elettronico: cos’è
Chiamato anche e-commerce, è l’insieme delle attività di compravendita che vengono realizzate su internet.
In Italia la sua normativa dipende da direttive europee e leggi nazionali che si riferiscono soprattutto alle regole che riguardano i contratti a distanza.
Diffamazione
Se una persona offende un’altra non in sua presenza (per es. parlandone male davanti ad altri) si ha una diffamazione. La vittima può sporgere querela, ma solo se l’offesa è stata fatta in presenza di almeno 2 persone. La condanna per diffamazione prevede fino ad 1 anno di reclusione o il pagamento di una multa.
Rescissione del contratto
Se il contratto presenta uno squilibrio notevole (difetto genetico, cioè già al momento della stipula, ma non "visto") tra la prestazione di una parte e il corrispettivo dell’altra, la parte che "patisce" lo squilibrio può rescindere dal contratto (entro un anno dalla stipula).
Acquisto Proprietà: invenzione
Avviene quando la proprietà si acquista per "ritrovamento": si diventa proprietari di oggetti trovati, smarriti da altri. L’inventore (chi ritrova) deve consegnare l’oggetto al comune. Dopo un anno, se nessuno lo reclama, diventa di proprietà di chi l’ha trovato.
Commercio elettronico: venditore professionista
È per legge obbligato a fornire varie informazioni all’utente. Tra le tante, deve riportare sul sito anche nome della sua attività, ragione sociale, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese, partiva Iva, sede legale, Ordine di appartenenza (se è un professionista), ecc.